Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha approvato il nuovo Codice Deontologico relativo alla professione di architetto.
Le nuove norme deontologiche sono entrate in vigore dal 1° Settembre 2017.
- Titolo I Pincipi Generali
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Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)
- Il presente Codice si applica agli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Iunior, indicati per brevità nel presente Codice “Professionista” o “Professionisti”, iscritti nelle rispettive sezioni e settori degli Albi, ferme restando le competenze professionali previste dalle vigenti disposizioni di legge ed ogni altra normativa vigente che individua una specifica figura professionale.
- Il presente Codice è l’emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all’albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all’albo nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell’attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all’esercizio professionale e nel rispetto dell’Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l’obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l’esercizio della professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista, deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.
- Ove la prestazione sia resa all’estero, il Professionista, è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.
- Titolo II Doveri Generali
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Art. 2 (Professionalità specifica)
- Costituisce comportamento disciplinarmente rilevante, l’uso di un titolo professionale non conseguito.
- Il Professionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l’incarico professionale.
- Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l’utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.
Art. 3 (Obblighi nei confronti del pubblico interesse)
- Il Professionista ha l’obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all’interno della quale opera.
- Il Professionista, nell’esercizio della propria attività professionale, deve rispettarne la rispondenza alle norme di legge e regolamentari, di qualsiasi fonte e gerarchia, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e alle modalità esecutive più appropriate allo svolgimento ell’attività.
Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)
- L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività professionale e per l’utilizzo del relativo titolo.
- Costituisce illecito disciplinare, anche ai sensi del successivo art. 5, l’attività esercitata in periodo di sospensione, l’uso di un titolo professionale non conseguito e l’uso improprio di titoli.
- Costituisce illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati, cancellati o sospesi, l’esercizio abusivo della professione o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
- Costituisce illecito disciplinare abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l’indicazione analitica delle specifiche prestazioni di cui si assume personalmente la direzione e la responsabilità.
- Il professionista ha l’obbligo di comunicare tempestivamente i propri dati personali e quelli dell’attività professionale, compreso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, all’Ordine presso cui è iscritto, nonché qualsiasi variazione degli stessi o modifica dei requisiti di legge che ne hanno permesso l’iscrizione all’Albo. L’iscritto ha l’obbligo di comunicare all’Ordine eventuali sentenze di condanna subite e passate in giudicato o sentenze di patteggiamento.
- Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all’Ordine.
Art. 5 (Lealtà e correttezza)
- Il Professionista deve basare sulla lealtà e i rapporti e lo svolgimento della sua attività nei confronti del proprio Ordine professionale, del committente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.
- Il Professionista non deve in nessun caso, attribuirsi la paternità del lavoro compiuto da altri. L’inosservanza di tale norma costituisce Illecito disciplinare. Non deve altresì citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un’opera progettata in collaborazione con altri colleghi professionisti, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.
- Il Professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia professore ordinario o associato all’interno del sistema universitario italiano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 5 bis (Legalità)
- Costituisce illecito disciplinare, ogni reato punito con norme penali solo quando si riflettano sulla propria reputazione professionale o compromettano l’immagine dell’intera categoria professionale.
- Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso.
Art. 6 (Indipendenza)
- Nell’esercizio dell’attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.
Art. 7 (Riservatezza)
- Il Professionista deve ispirare la sua condotta al riserbo sul contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione della medesima.
- Il Professionista non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente.
- Il Professionista è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l’incarico si perfezioni.
- Il Professionista è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all’Ordine, operano a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.
- Fatto salvo quanto disposto dalla legge, i componenti del Consiglio o delle commissioni dell’Ordine nonché gli Iscritti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
Art. 8 (Competenza e diligenza)
- Il Professionista ha l’obbligo di comunicare al committente le circostanze ostative della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l’ausilio di altro professionista.
- Il Professionista ha l’obbligo di svolgere l’attività professionale secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. Il Professionista ha l’obbligo di rifiutare l’incarico quando riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza.
Art. 9 (Aggiornamento professionale)
- Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale come previsto dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale e dalle Linee guida.
- La mancata acquisizione:
- dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura;
- di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.
Art. 10 (Verità)
- Costituisce illecito disciplinare produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni.
Art. 11 (Adempimenti)
- Il Professionista nell’esercizio della professione e nell’organizzazione della sua attività, ha l’obbligo di:
- rispettare l’ordinamento professionale e le deliberazioni dell’Ordine;
- dotarsi di idonea assicurazione RC professionale;
- provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali ai sensi della vigente normativa;
- dotarsi della Posta Elettronica Certificata;
- acquisire i CFP in conformità al Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale;
- definire gli aspetti contrattuali prima dell’espletamento della prestazione professionale.
- Titolo III Rapporti con l’Ordine e con il Consiglio di Disciplina
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Art. 12 (Doveri nei confronti dell’Ordine professionale)
- Il Professionista ha l’obbligo di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.
- Ogni iscritto ha l’obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell’Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l’esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.
- I Professionisti che sono eletti componenti del Consiglio dell’Ordine, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all’Ordine; essi hanno l’obbligo di adempiere al loro ufficio con diligenza, obiettività, imparzialità e nell’interesse generale.
- I Professionisti nominati componenti del Consiglio di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, delle disposizioni relative al procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento del Consiglio Nazionale per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nel rispetto del presente Codice Deontologico e della compatibilità delle risorse finanziarie dell’Ordine.
- L’iscritto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici ha l’obbligo di informare tempestivamente il Consiglio dell’Ordine dell’avvenuta nomina od elezione così come della cessazione del proprio mandato. L’iscritto se nominato in rappresentanza dell’Ordine deve attenersi alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell’Ordine dovesse impartire nell’interesse o a tutela della categoria.
- L’iscritto dipendente che si trovi in condizioni di incompatibilità per l’esercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata la copia della autorizzazione, relativa alla specifica attività professionale, al proprio Ordine.
- Titolo IV Rapporti Esterni
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Art. 13 (Società tra professionisti)
- I Professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico, così come la società tra professionisti, istituita ex Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183 e DM 8 febbraio 2013, n° 34, è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulti iscritta.
- Sono ugualmente tenuti all’osservanza del codice deontologico i Professionisti presenti nelle associazioni professionali e nei diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore dell’Art. 10 L. 12 novembre 2011, n° 183.
- Se la violazione deontologica commessa dal Professionista, anche iscritto ad un Ordine diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del Professionista concorre con quella della società.
Art. 14 (Rapporti con i committenti)
- Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza. Il Professionista ha l’obbligo di eseguire diligentemente l’incarico conferitogli, purché questo non contrasti con l’interesse pubblico e fatta salva la propria autonomia intellettuale e tecnica.
- Il Professionista ha l’obbligo di rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
- Il Professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
- Il Professionista nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati.
Art. 15 (Rapporti con Istituzioni e Terzi)
- Nei rapporti professionali con le Istituzioni, il Professionista deve curare con particolare diligenza, l’osservanza dei doveri di cui al Titolo II.
- Il Professionista ha l’obbligo di astenersi dall’avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall’Istituzione medesima e dal committente stesso.
- Il Professionista non deve vantare credito con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale per sé o per altri.
Art. 16 (Partecipazione a commissioni e giurie di concorso)
- Il Professionista, sia indicato dal Consiglio dell’Ordine a rappresentarlo, sia nominato a titolo personale quale esperto, ovvero nominato per qualsiasi altra ragione in una commissione o giuria, pubblica o privata, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente la nomina al Consiglio dell’Ordine.
- Le modalità con cui svolge il proprio ufficio, devono essere improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati, e operare in modo da tutelare gli interessi ed il prestigio della categoria professionale.
- Il Professionista durante la partecipazione a commissioni o giurie, pubbliche o private, nel rispetto delle relative competenze professionali, ha l’obbligo di attenersi ai principi di autonomia e indipendenza nei confronti dei partecipanti ai concorsi, secondo quanto disposto dall’Art. 51 del Codice di Procedura Civile.
- Il Professionista che a qualunque titolo abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici, nel rispetto delle relative competenze professionali, è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.
- Il Professionista che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici ha l’obbligo di non vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.
Art. 17 (Cariche istituzionali)
- Il Professionista ha l’obbligo di curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato istituzionale come Consigliere dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina, di delegato Inarcassa o presso le Istituzioni, siano improntate a non conseguire utilità a fini personali o elettorali di qualsiasi natura per sé o per altri allo stesso collegati.
Art. 18 (Partecipazione a campagne elettorali politiche ed amministrative)
- Il Professionista che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall’ordinamento di categoria, deve astenersi dall’esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche ed amministrative.
Art. 18 bis (Attività di volontariato)
- Il professionista che svolge la propria attività di volontariato nei territori colpiti da calamità naturali deve:
- a) svolgere i propri compiti con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle direttive impartite dalle strutture istituzionali di riferimento e dal coordinamento di cui fa parte;
- b) adottare un comportamento improntato alla correttezza, al senso di responsabilità ed alla tolleranza, rispettando i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante lo svolgimento delle attività;
- c) astenersi dallo svolgere attività contrastanti con le finalità delle attività di volontariato; evitare ogni possibile impropria posizione di vantaggio individuale. È incompatibile l’assunzione di incarichi professionali relativa ad edifici per i quali si è svolta l’attività di rilevatore nella fase di emergenza.
- d) non divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività.
- Titolo V Rapporti Interni
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Art. 19 (Rapporti con i colleghi)
- Il rapporto tra colleghi deve essere sempre improntato a correttezza e lealtà. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall’ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. E’ vietata ogni condotta diretta all’accaparramento di clientela con modi non conformi alla correttezza e al decoro.
- Il Professionista chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, ha l’obbligo di preventivamente accertarsi con il committente, che sia stato revocato formalmente l’incarico conferito al collega o che egli abbia formalmente rinunciato, informare per iscritto il collega stesso ed accertarsi del contenuto del precedente incarico. Il Professionista prima di svolgere l’incarico dovrà verificare in contraddittorio con il collega esonerato le prestazioni già svolte al fine di definire le reciproche responsabilità e salvaguardare i compensi fino ad allora maturati. Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell’opera. Costituisce illecito disciplinare il rifiuto, da parte del professionista sostituito o di quello subentrante, di effettuare la predetta verifica in contraddittorio. Sono fatti salvi i diritti d’autore.
- L’iscritto ha l’obbligo di astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega.
- Il Professionista chiamato a sostituire un collega deceduto, per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, è tenuto ad accettare l’incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento. Il Professionista sostituto ha l’obbligo di agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dal Professionista sostituto, gli eredi possono chiedere parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.
- Il Professionista chiamato a sostituire un collega in caso di sospensione dall’esercizio della professione o impedimento temporaneo ha l’obbligo di agire con particolare diligenza e gestire l’attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.
- Il Professionista che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un Collega, ha l’obbligo di informare preventivamente il Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza del Collega.
Art. 20 (Concorrenza sleale)
- Costituiscono illecito disciplinare i seguenti comportamenti:
- a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro Professionista;
- b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a ingenerare dubbi sull’autore della prestazione professionale;
- c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un Professionista idonei a determinare il discredito dello stesso;
- d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro Professionista;
- e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio professionale che non rendano perfettamente identificabile la titolarità dello studio professionale.
- La rinunzia, totale o parziale del compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica.
Art. 21 (Rapporti con collaboratori e dipendenti)
- Nei rapporti con i collaboratori, da intendersi tutti i prestatori d’opera che svolgono lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, e nei confronti dei dipendenti, da intendersi tutti coloro che svolgono prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e con vincolo di subordinazione, il Professionista ha l’obbligo di compensare la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto o a quanto concordato preventivamente.
- Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, ha l’obbligo di regolamentare i rapporti con costoro esercitando un ruolo di supervisione e responsabilità.
- Il Professionista nei confronti dei propri collaboratori, è tenuto:
- a) a non mettere in atto alcun tipo di comportamento atto a violare le norme riportate nell’art. 20;
- b) ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate;
- c) a concedere loro la possibilità di frequentare le attività di aggiornamento professionale;
- d) a mantenere i patti e gli accordi definiti al momento dell’inizio della collaborazione.
- Il Professionista è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.
Art. 22 (Rapporti con tirocinanti)
- Nei rapporti con i tirocinanti il Professionista è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento della pratica professionale e a compiere quanto necessario per assicurarne l’adempimento, con particolare cura per le regole deontologiche.
- Il Professionista deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al tirocinio previsto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 328/2001 s.m.i. e dall’art. 6 del DPR 137/2012.
Art. 22 bis (Professionisti dipendenti)
- Il Professionista dipendente rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Datore di Lavoro nell’ambito delle disposizioni del proprio contratto di lavoro, con il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.
- Titolo VI Esercizio Professionale
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Art. 23 (Incarico professionale)
- L’incarico professionale si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’Art. 2222 e seguenti del Codice Civile; qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica. Esso dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà contenere quanto definito all’Art. 24.
- Il Professionista non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose, illecite, fraudolente o passibili di nullità.
- Il Professionista ha l’obbligo di rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illegittime.
- Il Professionista ha l’obbligo di non assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e del presente codice deontologico.
Art. 24 (Contratti e Compensi)
- È fatto obbligo da parte del Professionista la stipula del contratto completo di preventivo del costo delle opere e degli oneri professionali da sottoscrivere dalle parti.
- Il Professionista determina per iscritto nel contratto il compenso professionale, secondo criteri da specificare nel contratto, nel rispetto dell’Art. 2233 Codice Civile, e di ogni altra norma necessaria per lo svolgimento delle predette prestazioni professionali.
- Il Professionista ha l’obbligo di definire nel contratto, preventivamente ed esplicitamente con il Committente i criteri di calcolo per il compenso per la propria prestazione, rendendo noto al Committente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al committente in forma scritta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese oneri e contributi. Il Committente dovrà inoltre essere edotto dal Professionista dell’esistenza delle presenti norme deontologiche.
- Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente per iscritto, ogni variazione del compenso dovuta a cause impreviste ed imprevedibili tali da modificare le originarie pattuizioni dell’incarico.
- Il Professionista potrà chiedere nel contratto la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell’incarico rispetto alla misura del compenso pattuito.
- La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.
- Il Professionista, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.
Art. 25 (Accettazione dell’incarico)
- Il Professionista deve far conoscere tempestivamente al committente la sua decisione di accettare o meno l’incarico.
Art. 26 (Incarico congiunto)
- Il Professionista che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti e competenze professionali. In particolare, oltre ad attenersi a quanto stabilito dal presente codice deontologico:
- a) ha l’obbligo di concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
- b) ha l’obbligo di evitare di stabilire contatti diretti con il committente senza una intesa preventiva con il collega;
- c) ha l’obbligo di astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il committente nella propria sfera professionale.
Art. 27 (Esecuzione dell’incarico)
- Il Professionista ha l’obbligo di svolgere l’incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
- Il Professionista ha l’obbligo di, tempestivamente, informare il committente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell’incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:
- a) informare il committente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all’incarico affidatogli e se del caso, proporre al committente soluzioni alternative;
- b) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
- Il Professionista, qualora debba superare i limiti pattuiti dell’incarico conferitogli, è tenuto ad informare preventivamente il Committente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.
Art. 28 (Cessazione dell’incarico)
- Il Professionista ha l’obbligo di non proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
- Il Professionista ha l’obbligo di non proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del committente ne impediscono il corretto svolgimento.
- Il Professionista che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il committente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
- Il Professionista ha l’obbligo di avvisare tempestivamente il Committente della cessazione dell’incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.
Art. 29 (Rinuncia all’incarico)
- Il Professionista, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, in caso di rinuncia all’incarico, ha l’obbligo di dare al committente un congruo preavviso al fine di non subire pregiudizio. Deve inoltre prendere provvedimenti idonei a non danneggiare i colleghi in caso di incarico di gruppo e i colleghi che lo sostituiranno.
- Il Professionista, in caso di irreperibilità del Committente, ha l’obbligo di comunicare la rinuncia all’ultimo domicilio conosciuto dello stesso a mezzo raccomandata A/R e con l’adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.
Art. 30 (Inadempimento)
- Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli obblighi professionali e contrattuali.
Art. 31 (Conflitto di interessi)
- Il Professionista è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio, di terzi o di soggetti che esercitano attività nella medesima aggregazione professionale un interesse in conflitto con quello di un committente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico.
Art. 32 (Interferenza tra interessi economici e professione)
- Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 5 e 6, il comportamento del Professionista che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio committente.
Art. 33 (Restituzione dei documenti)
- Il Professionista è tenuto a consegnare al committente, quando quest’ultimo ne faccia richiesta, i documenti dallo stesso ricevuti, e può trattenerne copia.
Art. 34 (Responsabilità patrimoniale)
- Il Professionista ha l’obbligo di porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell’esercizio della professione; a tal fine è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al committente dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al committente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
Art. 35 (Informativa)
- L’informativa al committente in ordine all’attività professionale è resa a richiesta del Committente in ordine ai propri dati professionali e dello studio.
Art. 36 (Pubblicità informativa)
- È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
- La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
- Il Consiglio dell’Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.
Art. 36 bis (Incompatibilità)
- Ai sensi dell’art. 41 bis della Legge n. 1150/1942 il professionista incaricato della redazione dello strumento urbanistico comunale/intercomunale (piano strutturale o piano operativo) deve astenersi, dal momento dell’incarico professionale e fino all’approvazione del piano, dall’accettare incarichi professionali da parte di soggetti privati nell’ambito oggetto di pianificazione. Tale incompatibilità è estesa anche ai professionisti che con il redattore del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa in atto.
- Ai sensi dell’art. 78, comma 3, della Legge n. 267/2000 Testo unico Enti Locali il professionista, componente della Giunta Comunale nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica o dei lavori pubblici, deve astenersi dall’esercizio dell’attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito territoriale del Comune dove ricopre la carica. Il medesimo divieto dovrà intendersi applicato anche nei confronti del sindaco, ancorché questo abbia delegato tali funzioni ad altro soggetto, in ragione del potere di delega che lo stesso detiene.
- Ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 260/2010 l’esercizio di attività libero-professionale e’ incompatibile con il regime di tempo pieno dei professori e ricercatori universitari. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
- Tutte le attività professionali svolte in regime di incompatibilità definite da leggi e regolamenti dello Stato costituiscono illecito disciplinare.
- Titolo VII Potestà Disciplinare
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Art. 37 (Potestà disciplinare)
- Presso i Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di Disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.
- Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di Disciplina istituito presso gli Ordini, la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all’articolo successivo.
- Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VIII, devono essere omogenee, adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
- Ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice, l’azione disciplinare dovrà essere esercitata in piena autonomia e libertà di giudizio, essere disposta e portata eventualmente a conclusione, indipendentemente da ogni altra eventuale azione giudiziaria.
- L’azione giudiziaria non sospende l’azione disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.
Art. 37 bis (Componenti dei Consigli / Collegi di disciplina)
- I componenti dei Consigli di Disciplina e dei Collegi di Disciplina devono svolgere il mandato improntando la propria attività ai principi di collaborazione, lealtà e correttezza nei confronti dell’attività del Consiglio dell’Ordine. Non devono in alcun modo ostacolare o interferire con l’attività amministrativa del Consiglio, né svolgere pressioni indebite utilizzando l’esercizio dell’azione disciplinare.
Art. 38 (Parità di trattamento, tutela dell’affidamento e unità dell’Ordinamento)
- Al fine di attuare l’Art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l’unità dell’ordinamento di categoria.
- Il Consiglio Nazionale potrà riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un’interpretazione del Codice Deontologico non conforme alle precedenti decisioni emanate dal Consiglio Nazionale.
Art. 39 (Certezza del diritto)
- Il Consiglio Nazionale deve periodicamente massimare le sue decisioni e pubblicarle nel sito www.awn.it.; la massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente fattispecie e regola deontologica applicata.
Art. 40 (Condotta)
- La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
- Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell’incolpato.
- Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.
- Titolo VIII Sanzioni
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Art. 41 (Sanzioni)
- Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:
- a) l’avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell’esortarlo a non ricadervi;
- b) la censura dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso;
- c) la sospensione consiste nella esclusione temporanea dall’esercizio della professione per un periodo di tempo definito nel provvedimento e comunque non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione consiste nella esclusione dall’Albo.
- Gli illeciti disciplinari condotti secondo l’intenzione e la recidività costituiscono aggravanti e motivi di inasprimento della sanzione.
- La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l’iscrizione all’albo.
- Ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 380/2001 Codice dell’edilizia il professionista direttore dei lavori, riconosciuto responsabile di difformità o variazioni essenziali al permesso di costruire, è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (da tre mesi a due anni). Rimane ferma, nel corso del procedimento disciplinare, la possibilità di verificare la sussistenza di circostanze attenuanti, tenendo conto dell’effettiva violazione.
- L’omissione, il ritardo, oltre il termine previsto dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, e l’infedeltà della comunicazione annuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume d’affari ai fini IVA, non seguita da rettifica entro il medesimo predetto termine, costituiscono infrazione disciplinare. La seconda infrazione comporta la sospensione dall’Albo fino all’adempimento.
- Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme, ai sensi della normativa vigente, sono:
- Titolo IX Disposizioni Transitorie e Finali
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Art. 42 (Disposizione finale)
- Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di applicazione.
Art. 43 (Aggiornamento del Codice deontologico)
- Il Consiglio Nazionale delibera l’aggiornamento del presente Codice sulla base di sopravvenute disposizioni di legge e degli indirizzi consolidatisi.
Art. 44 (Entrata in vigore)
- Le presenti norme entrano in vigore dal 1° settembre 2017.
- Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it e vengono diffuse da ciascun Ordine con pubblicazione sul proprio sito Internet istituzionale.