PIATTAFORMA CREDITI FORMATIVI

Il Consiglio dell'Ordine informa i propri iscritti che il Consiglio Nazionale APPC ha realizzato un nuovo applicativo software per la gestione, conservazione e consultazione dei Crediti Formativi Professionali degli iscritti, di proprietà del CNAPPC, e che andrà a sostituire l'attuale piattaforma iMateria, per permettere a tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti d'Italia di:

  • verificare i propri crediti formativi;
  • consultare l'offerta formativa nazionale (frontale, e-learning, streaming ecc.)

Per accedere al servizio: https://portaleservizi.cnappc.it.

CREDENZIALI D'ACCESSO

Le credenziali di accesso sono quelle utilizzate per l'accesso centralizzato alla piattaforma iMateria.Nel caso di smarrimento delle credenziali potrai attivare la procedura di richiesta delle stesse. Se la procedura di cui sopra non dovesse funzionare, puoi contattare l'assistenza al loro indirizzo e-mail.

PROMEMORIA E PROCEDURE PIATTAFORMA

Si ricorda che entro il 31 dicembre di ogni triennio, termina il triennio formativo (2014/2016-2017/2019-2020/2022 e così via), è necessario ottemperare all'obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i 60 crediti formativi complessivi (di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulle tematiche delle discipline ordinistiche).

Si raccomanda di non attendere la fine del triennio (31 dicembre di ogni triennio) per completare il proprio percorso formativo. Si suggerisce di consultare l'ampia offerta presente, anche in modalità FAD, proposta da altri Ordini al fine di non incorrere in procedimenti disciplinari, che sono già in corso per i trienni precedenti salvo proroghe.

Si fa presente che chi non è in regola con l'obbligatorietà formativa per i trienni precedenti, dovrà comunque recuperare i crediti formativi mancanti ed effettuare quelli del triennio in corso.

Per l'attuale triennio, si ricorda che può essere chiesto per ogni singolo anno l'esonero dall'obbligo formativo riducendo lo stesso di -20 cfp ivi compresi i 4 cfp in materia di discipline ordinistiche;

Di seguito i casi:

  • Maternità, paternità e adozione;
  • Malattia grave, infortunio;
  • Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità
  • Docenti a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980) o che si trovano all'estero, dichiarando di non esercitare la libera professione;

Coloro che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di:

  • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
  • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
  • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

"Non esercitare l'attività professionale", neppure occasionalmente, significa non svolgere né aver svolto una qualunque attività connessa con il concetto di "edilizia civile", ossia collegata direttamente o indirettamente a qualsivoglia opera a diretto servizio dei singoli fabbricati (art. 52 del RD 2537/1925).

A titolo esemplificativo, possono fare richiesta di esonero:

  • gli insegnanti delle scuole materne, primarie, secondarie e superiori che non svolgono la libera professione, pur insegnando materie affini all'architettura;
  • i dipendenti pubblici che non firmano atti professionali neppure in nome e per conto per il datore di lavoro, e/o che non progettano né verificano, valutano, validano atti e progetti connessi all'edilizia civile, e/o che sono impiegati in settori non tecnici;
  • i dipendenti privati, il cui contratto di assunzione non prevede il titolo di laurea in architettura, e le cui mansioni non derivano da conoscenze tecniche tipiche di tale titolo di studio;
  • i consulenti o collaboratori che non svolgono in alcun modo la propria mansione nell'ambito dell'edilizia civile.

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell'Ente o della struttura privata di appartenenza;
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l'amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
  • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l'adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego)

N.B.

  • Per i Neo-iscritti l'obbligo formativo decorre dall'anno successivo a quello di iscrizione (1 gennaio), ma i crediti da accumulare vanno calcolati in proporzione all'effettiva durata del ciclo formativo del neo-iscritto (meno di tre anni; quindi, i crediti da accumulare saranno meno di 60).
  • Per quanto riguarda invece gli architetti che si iscrivono nuovamente all'Albo dopo un periodo di cancellazione, l'obbligo formativo decorre dall'anno di reiscrizione e i CFP da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 CFP di cui 4 in materie ordinistiche;
  • per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 CFP di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i CFP dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l'ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione.
  • Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo, l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta, (se si compiono i 70 anni durante il triennio il numero dei crediti da acquisire é parziale).

SI RIBADISCE CON RIFERIMENTO ALL'ATTUALE TRIENNIO CHE È OBBLIGATORIO PRESENTARE ISTANZA DI ESONERO PER OGNI SINGOLO ANNO A SECONDA DEI CASI IN POSSESSO E DEI REQUISITI.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ESONERO

È possibile trasmettere le richieste di esonero dall'obbligatorietà formativa esclusivamente tramite la nuova piattaforma ufficiale del CNAPPC, seguendo la procedura indicata.